9 Gennaio 2018
Art. 10, c. 8, lett. c, d. lgs. 33/2013
Aggiornato al 05/03/2021
Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’ OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”
L’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: “1. Ogni amministrazione, singolarmente o informa associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.”
Modificato: 5 Marzo 2021