11 Gennaio 2018
Con delibera del 16/01/2024 il Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo ha confermato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024/2026 con i relativi allegati – pubblicati il 30/01/2024
- Mappatura dei processi
- Registro dei rischi
- Trattamento del rischio
- Obblighi di pubblicazione
- Procedura whistleblowing pubblico
- Informativa whistleblower pubblico
- Modulo segnalazione illeciti
- Codice di comportamento dpr 81_2023
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 il Dirigente Dott.ssa Claudia Dal Sacco è nominata, a far data dal 09/12/2015 quale:
SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE (aggiornato al 30/11/2023)
SEGNALAZIONI DI ILLECITO – WHISTLEBLOWER
Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica (cd. Direttiva Whistleblowing).
L’Ordine ha quindi predisposto i propri canali di segnalazione, come di seguito indicati:
CANALI DI SEGNALAZIONE | STRUMENTI |
Le modalità operative per inviare la segnalazione prevedono 3 alternativi canali di trasmissione: 1) Utilizzo della Piattaforma informatica L’ODCEC di Rovigo ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi, che utilizza strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti: a) la segnalazione viene fatta collegandosi, tramite il link “piattaforma WhistleblowingPA” della colonna successiva, ad un’apposita piattaforma web, compilando un questionario che potrà essere inviato anche in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata con descrizione del fatto, delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato, degli elementi idonei a identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati; b) la segnalazione viene ricevuta e gestita dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT); c) nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; d) la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno che dall’esterno dell’ente. A completa garanzia della navigazione anonima è sempre consigliabile effettuare l’accesso alla piattaforma al di fuori di reti dotate di sistemi di tracciamento degli accessi per ragioni di sicurezza informatica. 2) Trasmissione a mano o tramite servizio postale Trasmissione tramite servizio postale o consegna a mano in plico chiuso e sigillato all’indirizzo dell’ODCEC di Verona – Via S. Teresa 2 – 37135 Verona specificando nella busta la dicitura RISERVATA PERSONALE all’RPCT. Il plico sarà aperto solamente dall’RPCT designato. 3) segnalazione verbale al RPCT Nel caso il segnalante preferisca riferire verbalmente i fatti al RPCT questi provvederà personalmente, con la massima discrezione, a identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione. • Segnalazioni tramite posta elettronica Alla luce delle sopravvenute indicazioni di ANAC contenute nelle proprie Linee Guida, a tutela dell’identità del segnalante, non è possibile l’utilizzo del mezzo della posta elettronica (sia essa personale o istituzionale, ordinaria o certificata) per inviare segnalazioni. Dovranno essere utilizzate le altre modalità di segnalazione sopra riportate nei punti 1-2-3.
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PROCEDURA
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Dall’ 8 febbraio 2018 è disponibile, presso la sezione “Servizi” del sito www.anticorruzione.it, il sistema dell’Anac per la segnalazione di condotte illecite indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. |
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SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE
I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
Modificato: 30 Gennaio 2024