3 Luglio 2019

Comunicazioni relative all’unipersonalità o ricostituzione della pluralità dei soci – nuove modalità operative.

Con direttiva n.7 del 2010 vennero stabilite le indicazioni operative relative agli
adempimenti delle s.r.l. in materia di quote e capitale sociale, che oggi trovano
ampia trattazione nel portale di supporto specialistico del registro imprese,
denominato S.A.R.I., al quale si invita a fare riferimento
(http://www.dl.camcom.gov.it/sonoimpresa/sono-impresa-cosa-devo-fare/sari-supportospecialistico-registro-imprese).
A distanza di quasi un decennio s’impone comunque un aggiornamento di dette
indicazioni, con riferimento alle Comunicazioni relative alla unipersonalità o
ricostituzione della pluralità dei soci, adempimenti rispetto ai quali l’art. 2470,
co. 7, dispone che: <<le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi
quarto e quinto (unipersonalità o ricostituzione della pluralità dei soci) devono
essere depositate entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine
sociale>>.
Le nuove indicazioni, uniformandosi all’orientamento prevalente,
ridefiniscono le modalità di individuazione del momento in cui si manifesta
l’efficacia del “l’avvenuta variazione della compagine sociale”, dal quale
decorrono i termini per la presentazione al registro imprese della domanda
riguardante l’unipersonalità o la ricostituzione della pluralità dei soci.
In particolare, si ritiene :
A) di unificare gli effetti della variazione della compagine sociale ai fini degli
adempimenti riguardanti il socio unico (nomina, variazione o cessazione del
socio unico), o la ricostituzione della pluralità dei soci, in funzione della
natura del “titolo” dal quale il fatto discende, a partire sempre dalla data di
iscrizione nel registro delle imprese:

  • del contratto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., ivi comprese le altre ipotesi ad essa riconducibili (es.: trasferimento a seguito di fusione o scissione),
  • della deliberazione assembleare portante l’azzeramento e ricostituzione del capitale sociale con contestuale sottoscrizione,
  • della comunicazione di sottoscrizione del capitale sociale conseguente alla deliberazione assembleare portante l’azzeramento e ricostituzione del capitale sociale con sottoscrizione non contestuale,
  • dell’atto di costituzione della società, fatta salva l’ipotesi in cui la comunicazione del socio unico venga presentata dal notaio contestualmente all’iscrizione dell’atto costitutivo della società;

B) di far sempre coincidere con la data di iscrizione nel registro delle imprese delle fattispecie suindicate, il DIES A QUO PER IL CALCOLO DEL TERMINE DI 30 GIORNI per la presentazione al registro delle imprese delle domande riguardanti l’unipersonalità o la ricostituzione della pluralità dei soci.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione per e domande presentate dal prossimo 16 luglio 2019.

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Modificato: 3 Luglio 2019